Pubblicato la prima volta il 4 Agosto 2018 @ 09:46
Nonostante la nostra Associazione sia senza fini di lucro e operi da sempre cercando di rispettare, nei limiti imposti dalla Legge sul Diritto d’Autore italiana, i diritti dei diversi autori da noi citati, veniamo saltuariamente criticati pubblicamente (e scorrettamente, considerando che sia la ‘netiquette’ che il nostro regolamento inviterebbero a fare riferimento alla nostra email per inoltrare qualsiasi tipo di rimostranza) da alcuni utenti – per fortuna rarissimi – che ci contesterebbero:
– l’uso improprio di alcune immagini estratte da documenti
– la riproduzione di documenti d’epoca (cartoline, manifesti, materiale filatelico)
– la pubblicazione di alcune immagini, estratte da noti siti di vendite all’asta, che rappresentano materiale d’indubbio valore storico
Per fare – speriamo definitivamente – chiarezza sui primi due punti e sperando che tali contestatori muovano delle critiche a ragion veduta (e non solo nel maldestro tentativo di ledere la nostra attività e la nostra correttezza agli occhi dei lettori), riportiamo di seguito un ampio stralcio dell’art. 70 della Legge 633/41 che regola il diritto d’autore, nella parte che riguarda casi omologhi alla nostra attività ed estratto dal sito http://www.teutas.it/societa-informazione/diritto-dautore/59-le-recenti-modifiche-apportate-allart-70-della-legge-n-633-44.html
“L’art 70 della legge n. 633/41 (d’ora in poi LDA), come è noto, prevede la possibilità di utilizzare “brani o parti di opera”e di comunicarli al pubblico, “se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera”. Delle opere è consentito effettuare un riassunto, una citazione o la riproduzione e la loro comunicazione al pubblico sono liberi. Inoltre “se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali”.
Il 25 Gennaio 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 21) la Legge 9 gennaio 2008 n. 2 intitolata “Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori” che entrerà in vigore il 9 Febbraio 2008, ove, a fianco di alcune disposizioni che rivoluzionano gli aspetti relativi alla forma giuridica della SIAE e alla competenza giurisdizionale sugli atti emessi dall’ente stesso, viene prevista l’introduzione nell’alveo dell’art.70 LDA di un nuovo comma che recita quanto segue:
“1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma”.
L’art 70 CDA nella sua originaria formulazione, volendo semplificare, può essere considerato una sorta di traduzione approssimativa, nei contenuti e nei concetti sottostanti, della nota dottrina di estrazione anglo americana denominata “fair use”. Secondo tale dottrina, che trova poi espressa previsione all’art. 107 del Copyright Act Statunitense del 1976, le opere coperte da copyright possono essere utilizzate senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dell’autore se ciò avviene per rispondere alle esigenze e finalità espresse nella Costituzione degli Stati Uniti d’America all’art.1 Sezione 8, ovvero per il progresso delle scienze e delle arti utili. Viene cioè prevista una sorta di contemperamento fra l’assolutezza del diritto in capo al creatore dell’opera ed i benefici sociali e culturali che la libera diffusione dell’opera comporta a favore della collettività….”
Non solo, quindi, l’Associazione “Rimini Sparita” può operare per definizione nei limiti imposti dal Comma 1-Bis della succitata Legge, veicolando documenti finalizzati alla mera divulgazione e senza fini di lucro, ma interpreta la norma in modo estensivo, ampliando il concetto stesso della “degradazione” (termine, lo riconosciamo, utilizzato dal legislatore in modo ambiguo) e pubblicando immagini con larghezza massima di 800 pixels, risoluzione a 72 pixel/pollice e forte compressione JPG: per i meno tecnici, tali dati corrispondono, quindi, a un’eventuale stampa ad alta risoluzione di un’immagine ampiamente compressa (e compromessa) già all’origine dal formato del file JPG e larga 6,77 cm (a 300 pixel/pollice, standard tipografico).
Più che una cartolina, quindi, in fase di stampa chi volesse utilizzare un file da noi pubblicato rimarrebbe nelle dimensioni di un francobollo (addirittura “sgranato” graficamente e cromaticamente dal pesante algoritmo di compressione).
Non pare inoltre superfluo qui ricordare le norme generali che regolano l’utilizzo delle immagini fotografiche, i cui diritti decadono:
– dopo 20 (venti) anni, nei casi di “fotografie non artistiche”. La menzione del fotografo è demandata all’eventuale accordo fra le parti
– dopo 70 (settanta) anni dalla morte dell’Autore, nei casi di “fotografie artistiche”. La menzione del fotografo è obbligatoria
[Il suddetto vincolo (70 anni dalla morte) vale anche per la riproduzione di un’opera d’arte: nonostante la norma SIAE sia chiarissima, abbiamo comunque deciso di rimuovere un intero album dal nostro archivio fotografico a seguito delle contestazioni del proprietario di un’opera grafica ivi contenuta, il cui autore è morto nel 1936 (76 anni fa): la nostra predisposizione e disponibilità alle indicazioni dei lettori, quindi, è indubbiamente ampia].
Per il terzo punto, invece, ovvero la pubblicazione di immagini reperite online su siti di vendita all’asta, da alcune parti abbiamo ricevuto piccate e maliziose indicazioni della fonte, come se fosse una “colpa” voler condividere materiale d’interesse storico comune (fermo restando che chi ha reperito, scandito e pubblicato il file non lo stava facendo pro-bono e la nostra azione certamente non ha interferito con le sue finalità commerciali).
In questo caso alcune contestazioni vertono su:
a) eventuale mancato guadagno da parte del venditore
b) ipotetico danno economico causato dalla stampa in proprio del potenziale acquirente
c) assenza del link della sorgente di riferimento
Sui primi due punti, chiediamo ai “veri” appassionati quanto possa gratificarli il possesso di un mero duplicato digitale a bassa risoluzione: più o meno quanto un collezionista di vinili d’epoca la copia di un file .mp3 / 128 Kbs della medesima incisione; per rispondere anche al punto b), si consideri nuovamente l’impossibilità tecnica dell’ottenimento di una stampa “clone” dell’originale tenendo presente, secondo le caratteristiche grafiche sopra espresse, la degradazione del file da noi pubblicato.
Per il punto c), invece, si tenga in considerazione la nostra oggettiva impossibilità di pubblicare links commerciali per la stessa natura di “Rimini Sparita” quale sito senza fini di lucro: se approfittassimo della notorietà della pagina per proporre oggetti in vendita violeremmo sia la nostra missione ma anche la fiducia dei lettori (perché allora non utilizzare la pagina a titolo personale per speculare, a nostra volta, sul materiale in vendita e acquistarlo, presentarlo a migliaia di lettori gratuitamente per poi rivenderlo?). Inoltre permane l’implicita, oggettiva impossibilità di “linkare” nella pagina un oggetto la cui rintracciabilità può scomparire in qualsiasi momento, proprio per la natura stessa del sito di vendita: ma questo aspetto sembra difficilissimo da comprendere per alcuni… e di ciò ci rammarichiamo.
Ovviamente qualsiasi proprietario/utente è assolutamente libero di pensarla in modo differente e di proporre la propria politica di condivisione (o di non-condivisione) ma, ovviamente e inevitabilmente, una cosa è la pretesa personale che venga rispettata una regola soggettiva, che è discrezionale, un’altra la doverosa attuazione di una norma oggettiva del Codice, che è cogente.
La nostra Redazione, confidando di aver chiarito ulteriormente l’argomento, rimane comunque a disposizione dei soggetti interessati SOLO all’indirizzo: redazione CHIOCCIOLA riminisparita.it.
Ribadiamo, quindi, che chiunque approfitti ancora della nostra “bacheca” per reiterare pubbliche polemiche ai limiti della pretestuosità, verrà direttamente “bloccato” (bannato) dalla nostra pagina.
La Redazione